Ordine Architetti Alessandria Ordine Architetti Alessandria
Ordine Architetti Alessandria
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Sistema ordinistico italiano

Che cos'è l'Ordine

L’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori è un ente pubblico non economico, istituito con la Legge 24 giugno 1923 n. 1395. La sua attività è regolata dal Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537.

Il Consiglio, eletto dagli iscritti , è l’organo direttivo dell’Ordine .

I Componenti del Consiglio sono eletti tra gli iscritti all’Albo e restano in carica per quattro anni.

 

Da chi è composto

Il Consiglio elegge tra i propri componenti il Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Vicepresidente. (art. 2 D.L.L. 23.11.44 n. 382)

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine rappresenta legalmente l’Ordine ed il Consiglio stesso. In assenza del Presidente e, dove esista, del Vice-Presidente, il consigliere più anziano ne fa le veci. (art. 38 R.D. 23.10.25 n. 2537) Il Segretario riceve le domande di iscrizione all’Albo, annotandole in apposito registro e rilasciando ricevuta ai richiedenti; stende le deliberazioni consiliari, eccetto quelle relative ai giudizi disciplinari, che saranno compilate dai relatori; tiene i registri prescritti dal Consiglio, cura la corrispondenza; autentica le copie delle deliberazioni dell’Ordine e del Consiglio; ha in consegna l’archivio e la biblioteca. In assenza del Segretario, il consigliere meno anziano ne fa le veci. (art. 39 R.D. 23.10.25 n. 2537)

Il Tesoriere-economo è responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà dell’Ordine; riscuote il contributo; paga i mandati firmati dal Presidente e controfirmati dal Segretario; gestisce ed è respnsabile del bilancio e del patrimonio dell'Ordine

 

I suoi principi

Professione intellettuale - “Una professione intellettuale é un’abilità specifica (specifica non generica), fondata su principi indotti dalle scienze che vengono insegnati normalmente nelle università o scuole superiori che implica sempre la soluzione di un problema sulla base di quei principi” *.

Indipendenza - Un altro cardine è la libertà intellettuale del professionista che deve svolgere la propria attività in piena indipendenza, con personale responsabilità e controllo anche nell’ambito di organizzazioni complesse, con trasparente concorrenzialità, incentrata sulla qualità e non sulla minimalizzazione degli onorari.

Professione protetta - Tra tutte le professioni intellettuali ve ne sono alcune che sono definite protette; si tratta di quelle professioni per il cui esercizio é necessaria l’iscrizione in apposito Albo e cioé di quelle professioni, tradizionalmente riservate a coloro che, per il corso di studi e la preparazione conseguita, sono i soli ad essere in possesso delle capacità tecniche e professionali necessarie ad assicurare una prestazione di qualità nell’interesse del cliente e della collettività. Si tratta di quelle professioni che per l’elevato rischio sociale o comunque per l’interesse pubblico connesso al loro legale esercizio, sono indirizzate a diritti fondamentali dei cittadini: difesa del diritto alla salute, difesa dei diritti soggettivi, tutela delle trasformazioni dell’ambiente e del paesaggio, sicurezza delle costruzioni e degli impianti, informazione, ecc..

Componente etica - Le prestazioni professionali possiedono una assoluta specificità che le distingue e le rende non assimilabili ad alcuna altra attività economica, sia essa attinente ai servizi, alla produzione, al commercio, comportando una indispensabile componente etica che non viene richiesta agli altri settori.

Codice deontologico - È l’elemento caratterizzante il sistema professionale. È lo strumento di cui si dotano gli Ordini ed i Collegi per assicurare il corretto esercizio della professione e costituisce il portato sostanziale di una professione intellettuale “protetta”. Esso garantisce l’interesse collettivo ed il cittadino. L’Ordine ha il compito di tutelare gli interessi della collettività degli iscritti e non del singolo iscritto.

 

Le sue funzioni

I compiti istituzionali del Consiglio (art. 5 legge 24.06.23 e artt. 2 e 37 R.D. 2537 del 25.10.25) sono:

  • la tenuta dell’Albo degli iscritti - nel ricevere le domande di iscrizione si limita ad accertare che il richiedente sia in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e procede all’iscrizione come atto dovuto e non discrezionale. Non può essere iscritto all’Albo chi, per qualsiasi titolo, non abbia il godimento dei diritti civili, ovvero sia incorso in una pena superiore ai tre anni di reclusione, o a quella dell’interdizione dell’esercizio della professione.

  • la vigilanza sulla correttezza dell’esercizio professionale

  • la repressione dell’uso abusivo del titolo di architetto e l’esercizio abusivo della professione

  • la determinazione del contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell’Ordine, nonché la modalità del pagamento

  • il rilascio di pareri di congruità sulle parcelle

  • l’emissione alla Pubblica Amministrazione di pareri su argomenti attinenti la professione di Architetto

  • l’organizzazione di convegni, corsi di formazione e di aggiornamento professionale e pubblicazioni riguardanti gli aspetti tecnico-normativi della professione

  • l’organizzazione di corsi abilitanti previsti dalla Legge

  • l’amministrazione relativa al funzionamento dell’Ordine, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale

 

 

 

 

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